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D.P.C.M. 25/01/2008

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 gennaio 2008

Linee guida per la riorganizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli istituti tecnici superiori.

Capo I Profili generali della riorganizzazione

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

-Vista la legge 17 maggio 1999 n. 144, art. 69, che ha istituito il sistema di Istruzione e Formazione tecnica superiore (IFTS);

- Visto il decreto interministeriale 31 ottobre 2000 n. 436, relativo al regolamento recante norme di attuazione del citato art.69 della legge 17 maggio 1999 n. 144;

-Vista la legge 27 dicembre 2006 n. 296, art. 1, comma 631, che prevede la riorganizzazione del sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore, di cui all'art. 69 della legge 17 maggio 1999 n. 144;

-Visto il decreto-legge 31 gennaio 2007 n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007 n. 40, art. 13, comma 2, che prevede la configurazione degli istituti tecnici superiori nell'ambito della predetta riorganizzazione;

- Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005 n. 226 contenente norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione;

-Visto il regolamento adottato con decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007 n. 139, recante norme in materia di assolvimento dell'obbligo di istruzione;

- Visti gli Accordi in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281, sanciti in data 2 marzo 2000, 14 settembre 2000, 1° agosto 2002, 19 novembre 2002, 29 aprile 2004, 25 novembre 2004 e 16 marzo 2006, con i quali sono stati definiti linee guida e standard in applicazione del decreto interministeriale 31 ottobre 2000, n.436;

-Considerati gli indirizzi di programmazione nazionale e comunitaria in materia di sviluppo economico e rilancio della competitività;

- Considerata l'esigenza di assicurare maggiore stabilità, qualità e visibilità all'offerta formativa del sistema dell'IFTS nonchè una sua maggiore articolazione rispondente a fabbisogni formativi differenziati;

- Considerata la necessità di procedere alla riorganizzazione del sistema dell'IFTS nell'ambito della quale procedere alla configurazione degli istituti tecnici superiori di cui all'art. 13, comma 2, della legge 2 aprile 2007 n. 40;

-Acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281;

-Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 gennaio 2008;

-Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro dello sviluppo economico; Adotta: Le seguenti linee guida per la riorganizzazione del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli Istituti tecnici superiori

Art.1 - Obiettivi

1. Nel rispetto delle competenze esclusive delle regioni in materia di programmazione dell'offerta formativa e secondo le priorità della loro programmazione economica, il Sistema di cui alla legge 17 maggio 1999 n. 144, art. 69, è riorganizzato, in relazione a quanto previsto dalla legge n. 296/2006, art. 1, comma 631 e dalla legge 2 aprile 2007 n. 40, art. 13, secondo le linee guida contenute nel presente decreto, di cui fanno parte integrante gli allegati a), b) e c).

2. Allo scopo di contribuire alla diffusione della cultura tecnica e scientifica e sostenere, in modo sistematico, le misure per lo sviluppo economico e la competitività del sistema produttivo italiano in linea con i parametri europei, la riorganizzazione di cui al comma 1 si realizza progressivamente, a partire dal triennio 2007/2009, in relazione ai seguenti obiettivi:

a) rendere più stabile e articolata l'offerta dei percorsi finalizzati a far conseguire una specializzazione tecnica superiore a giovani e adulti, in modo da corrispondere organicamente alla richiesta di tecnici superiori, di diverso livello, con più specifiche conoscenze culturali coniugate con una formazione tecnica e professionale approfondita e mirata, proveniente dal mondo del lavoro pubblico e privato, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese, e ai settori interessati da innovazioni tecnologiche e dalla internazionalizzazione dei mercati;

b) rafforzare l'istruzione tecnica e professionale nell'ambito della filiera tecnica e scientifica attraverso la costituzione degli istituti tecnici superiori di cui alla legge 2 aprile 2007 n. 40, art. 13, comma 2;

c) rafforzare la collaborazione con il territorio, il mondo del lavoro, le sedi della ricerca scientifica e tecnologica, il sistema della formazione professionale nell'ambito dei poli tecnico-professionali di cui all'art. 13, comma 2, della legge n.40/07;

d) promuovere l'orientamento permanente dei giovani verso le professioni tecniche e le iniziative di informazione delle loro famiglie;

e) sostenere l'aggiornamento e la formazione in servizio dei docenti di discipline scientifiche, tecnologiche e tecnico-professionali della scuola e della formazione professionale;

f) sostenere le politiche attive del lavoro, soprattutto in relazione alla transizione dei giovani nel mondo del lavoro e promuovere organici raccordi con la formazione continua dei lavoratori nel quadro dell'apprendimento permanente per tutto il corso della vita. Capo I Profili generali della riorganizzazione

Art. 2.Tipologie di intervento

1. La riorganizzazione di cui all'art. 1, comma 1, comprende le seguenti tipologie di intervento, con riferimento ai piani territoriali di cui all'art. 11:

a) l'offerta formativa e i programmi di attività realizzati dagli istituti tecnici superiori di cui al capo II;

b) l'offerta formativa riguardante i percorsi di cui al capo III;

c) le misure per facilitare lo sviluppo dei poli tecnico-professionali in rela zione agli obiettivi di cui all'art. 1, comma 2, lettera c). Capo I Profili generali della riorganizzazione

Art. 3 - Integrazione degli interventi

1. Allo scopo di facilitare l'integrazione e il coordinamento degli interventi e delle relative risorse destinate al raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 1 nel quadro della collaborazione multiregionale, nazionale e comunitaria e nel confronto con le parti sociali, il ministero della pubblica istruzione promuove, entro il 31 marzo di ogni anno, una conferenza dei servizi a livello nazionale, alla quale partecipano i rappresentanti della conferenza delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, dell'UPI e dell'ANCI, del ministero del lavoro e della previdenza sociale, del ministero dello sviluppo economico, del ministero dell'università e della ricerca, delle altre amministrazioni interessate e delle parti sociali.

2. Ai fini di cui al presente articolo, il Comitato nazionale per l'IFTS di cui alla legge 17 maggio 1999 n. 144, art. 69, comma 2, è integrato con un rappresentate del Ministero per lo sviluppo economico ed un rappresentante del coordinamento tecnico delle regioni per l'istruzione e la formazione. Capo Profili generali della riorganizzazione

Art. 4 - Caratteristiche dei percorsi

1. I percorsi riferiti all'offerta formativa di cui all'art. 2, comma 1, lettere a) e

b) hanno le seguenti caratteristiche comuni:

a) sono progettati e organizzati in relazione all'esigenza di: 1 assicurare un'offerta rispondente a fabbisogni formativi differenziati secondo criteri di flessibilità e modularità; 2 consentire percorsi formativi personalizzati per giovani ed adulti in età lavorativa, con il riconoscimento dei crediti formativi acquisiti, anche ai fini della determinazione della durata del percorso individuale; 3 favorire la partecipazione anche degli adulti occupati;

b) rispondono, in relazione alle figure adottate con il decreto di cui al comma 3, al raggiungimento, a livello nazionale, di omogenei livelli qualitativi e di spendibilità delle competenze acquisite in esito al percorso formativo, anche nell'ambito dell'Unione europea.

2. I percorsi di cui al comma 1 rispondono a standard minimi riferiti ai seguenti criteri:

a) ciascun semestre, in cui i percorsi si articolano, comprende ore di attività teorica, pratica e di laboratorio. Gli stage aziendali e i tirocini formativi, obbligatori almeno per il 30% della durata del monte ore complessivo, possono essere svolti anche all'estero;

b) i percorsi possono non coincidere con le scansioni temporali dell'anno scolastico. Per i lavoratori occupati, il monte ore complessivo può essere congruamente distribuito in modo da tenere conto dei loro impegni di lavoro nell'articolazione dei tempi e nelle modalità di svolgimento;

c) i curricoli dei percorsi fanno riferimento a competenze comuni, linguistiche, scientifiche e tecnologiche, giuridiche ed economiche, organizzative, comunicative e relazionali, di differente livello, nonchè a competenze tecnico-professionali riguardanti la specifica figura di tecnico superiore, declinati in relazione agli indicatori dell'Unione europea relativi ai titoli e alle qualifiche;

d) i percorsi sono strutturati in moduli e unità capitalizzabili intese come insieme di competenze, autonomamente significativo, riconoscibile dal mondo del lavoro come componente di specifiche professionalità ed identificabile quale risultato atteso del percorso formativo;

e) i docenti provengono per non meno del 50% dal mondo del lavoro con una specifica esperienza professionale maturata nel settore per almeno cinque anni;

f) i percorsi sono accompagnati da misure a supporto della frequenza e del conseguimento dei crediti formativi riconoscibili a norma dell'art. 5, delle certificazioni intermedie e finali e di inserimento professionale;

g) la conduzione scientifica di ciascun percorso è affidata ad un comitato di progetto, composto dai rappresentanti dei soggetti formativi che partecipano alla costituzione degli istituti tecnici superiori di cui al capo II ovvero alla progettazione e gestione dei percorsi di cui al capo III;

h) contengono i riferimenti alla classificazione delle professioni relative ai tecnici intermedi adottata dall'Istituto nazionale di statistica e agli indicatori di livello previsti dall'Unione europea per favorire la circolazione dei titoli e delle qualifiche in ambito comunitario. Allo stato attuale si fa riferimento al quarto livello della classificazione comunitaria delle certificazioni adottata con decisione del Consiglio 85/368/CEE.

3. Con decreto adottato ai sensi dell'art. 69, comma 1, della legge n. 144/1999 sono determinati i diplomi di tecnico superiore di cui all'art. 7, comma 1, e i certificati di specializzazione tecnica superiore di cui all'art. 9, comma 1, con l'indicazione delle figure che costituiscono il riferimento a livello nazionale dei percorsi di cui al comma 1 e dei relativi standard delle competenze di cui al comma 2, lettera c), da considerare anche ai fini di quanto previsto dall'art. 52 del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276. Capo I Profili generali della riorganizzazione

Art. 5 - Certificazione e riconoscimento dei crediti formativi

1. Nel quadro dell'apprendimento permanente per tutto il corso della vita, la certificazione dei percorsi realizzati dagli istituti tecnici superiori di cui al capo II e dei percorsi di cui al capo III è determinata sulla base di criteri di trasparenza che favoriscono l'integrazione dei sistemi di istruzione e formazione a livello post-secondario e facilitano il riconoscimento e l'equipollenza dei rispettivi percorsi e titoli.

2. Per credito formativo acquisito nei percorsi di cui al presente decreto si intende l'insieme di competenze, esito del percorso formativo che possono essere riconosciute nell'ambito di un percorso ulteriore di formazione o di lavoro. Al riconoscimento del credito formativo acquisito provvede l'istituzione cui accede l'interessato, tenendo conto delle caratteristiche del nuovo percorso.

3. Il riconoscimento dei crediti opera:

 

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